PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata «legge n. 157 del 1992», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità. Definizione della fauna selvatica). - 1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, degli impegni internazionali assunti dall'Italia e in armonia con la programmazione regionale e concorrendo alla promozione e allo sviluppo dell'economia rurale, è finalizzata ad assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli habitat naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale.
      2. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.
      3. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1994 e 97/49/CEE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite e attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503».

Art. 2.

      1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, è abrogato.

 

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Art. 3.

      1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Richiami vivi). - 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.
      2. Ogni cacciatore non può impiegare contemporaneamente più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile.
      3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza, rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione da parte di altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente comma.
      4. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di utilizzo e di cessione per l'attività venatoria».

Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un decreto legislativo per il riordino dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere il rafforzamento delle funzioni di organo scientifico, tecnico e di consulenza per lo Stato, le regioni e le province nel settore faunistico-ambientale;

 

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          b) prevedere la individuazione delle strutture periferiche, le forme di collaborazione con gli istituti tecnico-scientifici regionali e internazionali e le modalità di cooperazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Art. 5.

      1. L'articolo 9 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Competenze). - 1. Le regioni nell'esercizio della potestà loro attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, esercitano le funzioni legislative e regolamentari emanando propri provvedimenti per la gestione della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria, nell'osservanza dei princìpi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della pubblica sicurezza di cui alla presente legge e in conformità alle norme vigenti in materia.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare norme in conformità alle finalità della presente legge in base alle loro competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

Art. 6.

      1. L'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Destinazione del territorio). - 1. Il territorio nazionale, comunque suscettibile di utilizzazione a fini agro-silvo-pastorali, è assoggettato a pianificazione faunistica per la conservazione del patrimonio naturale e degli ecosistemi nonché per la gestione delle risorse faunistiche, che le regioni e le province attuano con i rispettivi piani faunistico-venatori.
      2. L'attività di pianificazione deve favorire la ricostituzione degli habitat naturali e il raggiungimento e la conservazione dell'equilibrio naturale incentivando la presenza delle diverse specie di fauna

 

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selvatica compatibile con il carico massimo sopportabile dall'ambiente senza il prodursi di danni rilevanti alla vegetazione, alle colture agricole e selvicolturali e alle pratiche di allevamento.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale articolandolo, ai fini della tutela dell'ecosistema e della gestione delle risorse faunistiche, nonché della valorizzazione dei beni ambientali e della preservazione delle attività agricole, nelle destinazioni e con le percentuali seguenti:

          a) da un minimo del 20 a un massimo del 30 per cento è destinato alla protezione della fauna selvatica, ad eccezione della zona faunistica delle Alpi, dove tale percentuale è compresa tra il 10 e il 20 per cento;

          b) una superficie non superiore al 15 per cento è destinato alle strutture a gestione privata di cui all'articolo 16;

          c) la rimanente superficie è riservata alle unità territoriali di gestione di cui all'articolo 14, in cui è consentito l'esercizio venatorio in forma programmata. Tale superficie non deve essere inferiore al 55 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

      4. Il territorio destinato a protezione della fauna di cui al comma 3 comprende tutti i territori agro-silvo-pastorali in cui l'attività venatoria è, a qualsiasi titolo, vietata, ivi compresi quelli inclusi in parchi, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e fondi chiusi».

Art. 7.

      1. L'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Attività venatoria). - 1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto inequivocabilmente diretto all'abbattimento o alla cattura di esemplari di fauna selvatica nonché il vagare o il soffermarsi

 

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in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica essendo in possesso di qualunque mezzo idoneo per abbatterla o catturarla. Non costituisce atto di caccia l'abbattimento o la cattura avvenuto per forza maggiore o per caso fortuito.
      2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme vigenti in materia appartiene a colui che l'ha cacciata».

Art. 8.

      1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «1. L'attività venatoria è consentita con l'uso:

          a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

          b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore catalogato;

          c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;

          d) dell'arco;

          e) del falco».

      2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 è abrogato.

Art. 9.

      1. L'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - (Unità territoriali di gestione). - 1. L'attività venatoria, in attuazione

 

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delle finalità di tutela dell'ecosistema, è esercitata in forma programmata sul territorio agro-silvo-pastorale.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della programmazione del territorio destinato all'attività venatoria e per favorire la tutela dell'ecosistema, ripartiscono il territorio in unità territoriali di gestione (UTG), stabilendone dimensioni, organizzazione e criteri di gestione. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, dove le regioni e le province autonome possono stabilire le dimensioni delle UTG nel rispetto delle tradizioni locali, le dimensioni delle UTG nel restante territorio nazionale non possono essere inferiori a quelle di una singola provincia.
      3. Le UTG sono strutture di diritto privato di pubblica utilità, senza finalità di lucro e con compiti di gestione faunistici, ambientali e venatori.
      4. Nella composizione degli organi di gestione delle UTG deve essere prevista una presenza paritaria dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Essi devono rappresentare, complessivamente, almeno il 60 per cento dei componenti dell'organo di gestione».

      2. Dopo l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. - (Modalità di accesso alle UTG). - 1. Ogni cacciatore ha il diritto di accedere ad almeno una UTG della regione di residenza previa iscrizione alla medesima nelle forme e nei termini stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ogni cacciatore ha altresì la possibilità di accedere a più UTG sia all'interno sia all'esterno della propria regione di residenza, previa accettazione della sua richiesta di iscrizione alle medesime nelle forme e nei termini stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti delle province autonome.
      2. Con provvedimento degli enti di cui al comma 1 è altresì determinato per ogni

 

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UTG l'indice di densità venatoria massima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori ammissibili e la superficie agro-silvo-pastorale.
      3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di equilibrare la pressione venatoria sul territorio, definisce, con proprio decreto, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica, l'indice di densità venatoria minima per ogni UTG nel territorio nazionale. Tale indice è soggetto ad aggiornamento quinquennale.
      4. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, nella quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le specifiche modalità di accesso, il titolare della licenza di caccia in possesso dell'apposito tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria, oltre che alla fauna selvatica stanziale nelle UTG cui ha avuto accesso, alla fauna selvatica migratoria su tutto il territorio della regione di residenza. Il titolare di licenza di caccia ha altresì il diritto, senza alcun ulteriore onere, di esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria per un numero massimo di trenta giornate complessive per ogni stagione venatoria su tutto il territorio nazionale».

Art. 10.

      1. L'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 11.

      1. L'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - (Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-silvo-turistiche e centri privati di riproduzione della fauna selvatica). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta degli interessati, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale,

 

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autorizzano, regolamentandola, l'istituzione di:

          a) aziende faunistico-venatorie con prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, nelle quali è consentito l'esercizio venatorio in base a piani di prelievo e di assestamento faunistico. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui alla presente lettera è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, delle leggi regionali e dei provvedimenti delle province autonome;

          b) aziende agri-silvo-turistiche, in territori di scarso valore naturalistico e faunistico, ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, anche al di fuori dei periodi e degli archi temporali di cui all'articolo 18, commi 2 e 8, di fauna selvatica di allevamento nelle quali il prelievo non costituisce attività venatoria;

          c) centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura di animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate».

      2. Dopo l'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. - (Addestramento dei cani da caccia). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per l'addestramento dei cani da caccia e per l'istituzione di campi temporanei o permanenti per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia, e ne determinano le caratteristiche.
      2. All'interno delle strutture di cui al comma 1 è consentito l'abbattimento della fauna allevata previamente immessa che, ad ogni effetto di legge, non è considerata selvatica.
      3. L'attività svolta nei campi per addestramento dei cani da caccia non si configura in alcun caso come una forma di esercizio venatorio».

 

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Art. 12.

      1. L'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria). - 1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate al comma 2. La stagione venatoria è articolata per periodi e per specie; inizia il 21 agosto e si conclude l'ultimo giorno di febbraio.
      2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie negli archi temporali di seguito indicati:

          a) specie cacciabili dal 21 agosto al 28 febbraio: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); taccola (Corvus monedula); marzaiola (Anas querquedula); alzavola (Anas crecca); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); piccione selvatico (Columba livia); frullino (Lymnocryptes minimus);

          b) specie cacciabili dal 21 agosto al 31 gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos); canapiglia (Anas strepera);

          c) specie cacciabili dal 1o settembre al 20 febbraio: porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); volpe (Vulpes vulpes); allodola (Alauda arvensis); oca granaiola (Anser fabalis); oca selvatica (Anser anser); oca lombardella (Anser albifrons); chiurlo (Numenius arquata); pettegola (Tringa totanus); pantana (Tringa nebularia); totano moro (Tringa erytropus); piovanello maggiore (Calidris canutus);

 

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          d) specie cacciabili dal 1o settembre al 28 febbraio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); piviere dorato (Pluvialis apricaria);

          e) specie cacciabili dal 1o settembre al 31 dicembre: merlo (Turdus merula); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);

          f) specie cacciabili dal 1o ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

          g) specie cacciabili dal 1o settembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa); fagiano (Phasianus colchicus).

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, determinano, nell'osservanza dei commi 1 e 2, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando, altresì, all'interno degli archi temporali fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione comunitaria o dalla data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale

 

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per la fauna selvatica, pubblicano il calendario regionale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
      6. Per la tutela dell'ecosistema anche attraverso limitazioni della pressione venatoria, il numero delle giornate di caccia settimanali usufruibili a libera scelta da ogni cacciatore non può essere superiore a tre.
      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 6, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1o ottobre e il 30 novembre, consentendo il prelievo da appostamento per ulteriori due giornate settimanali.
      8. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia agli ungulati e quella da appostamento agli acquatici è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Le attività preparatorie all'attività venatoria sono consentite da due ore prima della levata del sole; quelle conclusive fino a due ore dopo il tramonto.
      9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono regolamentare il prelievo in selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui ai commi 2 e 8».

Art. 13.

      1. L'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la

 

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caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, comma 2, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, al controllo delle specie di fauna selvatica anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui all'articolo 18, commi 2 e 8».

Art. 14.

      1. L'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 21. - (Divieti). - 1. Per la tutela dell'ecosistema e delle colture agricole e per la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza, è vietato:

          a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

          b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione vigente in materia di parchi e di riserve naturali;

          c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di riproduzione di fauna selvatica;

          d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;

          e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili

 

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adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

          f) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno tre metri;

          g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione: di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

          h) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d), che non siano scariche e in custodia;

          i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o nei corsi d'acqua;

          l) cacciare da aeromobili, da veicoli a motore, da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 chilometri orari tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a

 

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18 chilometri orari, come previsto dall'allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni;

          m) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

          n) cacciare su terreni coperti nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

          o) cacciare la selvaggina migratoria su tutti i valichi montani, individuati nei piani faunistico-venatori regionali, interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, a distanza inferiore a mille metri dagli stessi;

          p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume, con esclusione della caccia agli uccelli acquatici;

          q) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

          r) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino;

          s) usare richiami vivi appartenenti a specie di avifauna selvatica non cacciabile, salvo che per l'anatra germana per la caccia agli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio e per quanto previsto alla lettera v) per le civette;

          t) l'utilizzo a fini di richiamo di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali;

          u) l'utilizzo di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

          v) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive,

 

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trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive non provenienti da allevamento; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

          z) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

          aa) praticare l'uccellagione;

          bb) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa vigente in materia;

          cc) detenere per la vendita, vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione delle seguenti specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus);

          dd) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

          ee) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica non proveniente da allevamenti».

Art. 15.

      1. L'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - (Esercizio dell'attività venatoria. Licenza di porto di fucile per uso di caccia). - 1. L'attività venatoria è consentita esclusivamente a chi è in possesso

 

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dei relativi documenti di autorizzazione costituiti dalla licenza di porto di fucile per uso di caccia e dalla polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi per l'esercizio della caccia.
      2. La polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere stipulata con un massimale non inferiore a 750.000 euro per ogni sinistro, di cui 500.000 euro per ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni ad animali e a cose. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni cinque anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali.
      3. Nell'ipotesi di sinistro il danneggiato ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la polizza di assicurazione per la garanzia della relativa responsabilità civile.
      4. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è un titolo di polizia rilasciato dal questore. Ha validità per sei anni, subordinatamente al pagamento della tassa annuale di concessione e abilita all'esercizio venatorio su tutto il territorio nazionale.
      5. La licenza di porto di fucile per uso di caccia può essere rinnovata, a richiesta del titolare, alla scadenza del sesto anno, previa presentazione di apposita domanda corredata dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di armi e di pubblica sicurezza.
      6. Per l'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario venatorio nonché le UTG in cui il titolare è ammesso».

      2. Dopo l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 22-bis. - (Modalità per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia). - 1. La licenza di porto di

 

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fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alla legislazione vigente in materia di rilascio di licenza delle autorità di pubblica sicurezza ai cittadini maggiorenni.
      2. Il primo rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una apposita commissione nominata dalla provincia di residenza e alla presentazione dei documenti attestanti la capacità di maneggio delle armi e la idoneità psico-fisica.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami di cui al comma 2 e le materie che ne costituiscono l'oggetto.
      4. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza di cui al comma 1, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
      5. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità psico-fisica di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.
      6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia svolto mediante l'uso dell'arco o del falco».

Art. 16.

      1. All'articolo 23 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «sono autorizzate ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «istituiscono»;

          b) al comma 3, le parole: «dell'ambito territoriale di caccia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'UTG».

 

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Art. 17.

      1. All'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «il Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «lire 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «6 euro»;

          b) al comma 2, le parole: «con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il fondo è altresì alimentato da un'addizionale di 0,50 euro alle tasse di concessione regionale per ogni ettaro di superficie delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-silvo-turistiche e dei centri privati di produzione della fauna selvatica, destinata all'associazione venatoria riconosciuta delle aziende stesse di cui all'articolo 34, comma 5. Tale associazione non partecipa alla ripartizione del fondo, di cui al comma 2, lettera c)»;

          d) alla rubrica, le parole: «il Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 18.

      1. L'articolo 26 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. - (Tutela delle colture agricole. Risarcimento dei danni). - 1. L'attività venatoria non è consentita nei terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni e dalle province autonome di

 

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Trento e di Bolzano con propri provvedimenti.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, regolamentandone il funzionamento, un fondo per il contributo al risarcimento dei danni causati alle produzioni agricola e di allevamento dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio alimentato dalle tasse di concessione regionale versate annualmente per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione venatoria.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la realizzazione di interventi di ripristino e di miglioramento ambientale attraverso l'erogazione di contributi di carattere economico, stabilendo le tipologie ammesse alla contribuzione e le modalità per l'erogazione. Gli interventi di cui al presente comma, realizzati prioritariamente tramite aziende agricole, sono destinati al territorio gestito dalle UTG e a quello ricadente negli istituti di protezione oggetto dei piani faunistici».

Art. 19.

      1. All'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è soppresso;

          b) al comma 4, le parole da: «garantendo in esse la presenza» fino alla fine del comma sono soppresse;

          c) il comma 6 è abrogato;

          d) al comma 8, le parole: «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

 

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Art. 20.

      1. All'articolo 28 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione dei documenti richiesti dalla presente legge e dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio venatorio nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata»;

          b) al comma 2, le parole: «d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «d), e) e f)»;

          c) il comma 3 è sostituito del seguente:

      «3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria affinché provveda alla sua destinazione»;

          d) al comma 6, dopo le parole: «della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni,» sono inserite le seguenti: «e della legge 8 luglio 1998, n. 230», e le parole: «all'articolo 9 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, comma 6, della citata legge n. 230 del 1998».

Art. 21.

      1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

          a) l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 1.200 a 4.800 euro per

 

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chi esercita la caccia senza essere in possesso della relativa licenza di porto di fucile;

          b) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 900 a 3.000 euro per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

          c) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da 900 a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1;

          d) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

          e) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura;

          f) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per chi esercita l'uccellagione;

          g) l'ammenda fino a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non compresi nell'elenco di cui alla lettera c), della quale è vietato l'abbattimento;

          h) l'ammenda fino a 1.500 euro per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

          i) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere c), d) e g), le pene sono raddoppiate».

 

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Art. 22.

      1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

          a) da 200 a 1.200 euro per chi pratica l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vietati;

          b) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;

          c) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;

          d) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia da aeromobili, da veicoli a motore, da natanti spinti da motore in violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera l);

          e) da 100 a 600 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita;

          f) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia nelle UTG senza autorizzazione e nelle zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;

          g) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia in violazione degli orari di cui all'articolo 18, comma 8; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;

          h) da 100 a 600 euro per chi si avvale dei richiami non autorizzati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera s); se la violazione

 

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è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;

          i) da 50 a 300 euro per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni dalla data della contestazione;

          l) da 100 a 600 euro per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo».

Art. 23.

      1. All'articolo 32 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

              a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero  1), del codice penale;

              b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di tre anni, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere d) e f), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettera e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero  1), del codice penale;

 

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              c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere c), d) e f), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero  1), del codice penale;

              d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento di autorizzazione per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera i); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi»;

          b) al comma 3, le parole: «lettere a), b), c), d), e) ed i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), d), e) e f)»;

          c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

Art. 24.

      1. All'articolo 302 del codice della assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni»;

          b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con il limite massimo previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni»; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «sempre con i limiti massimi di cui al citato articolo 22, comma 2, della legge n. 152 del 1997».

Art. 25.

      1. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini cessano le loro funzioni con l'istituzione da parte delle regioni

 

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e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle unità territoriali di gestione previste dall'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge. Le funzioni dei citati ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini sono comunque trasferite alle regioni e alle province autonome entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, sono comprese nella pianificazione prevista dall'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge. Nelle more dell'attuazione della pianificazione da parte delle regioni e delle province, le citate aziende continuano ad essere disciplinate dal provvedimento di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Su richiesta del concessionario, le regioni e le province possono trasformare le aziende agri-turistico-venatorie in aziende agri-silvo-turistiche ovvero in aziende faunistico-venatorie.
      3. Gli articoli 29, 33, 35 e 36 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, sono abrogati.